Sez. L, Sentenza n. 13224 del 09/12/1991 (Rv. 474957 - 01)
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali | Composizione - Rappresentanti di lista - Inclusione tra i chiamati ad adempiere funzioni elettorali - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Sussistenza.
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali
I rappresentanti di lista - ai quali l'art. 40 del T.U. n. 361 del 1957 (sull'elezione dei membri del Parlamento) attribuisce la qualifica di Pubblici Ufficiali - sono da considerare inclusi tra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 dello stesso T.U. (esteso alle elezioni comunali, provinciali e regionali dall'art. 1 della legge n. 178 del 1981) riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" non può attribuirsi un significato ostativo alla inclusione predetta e che anche i rappresentanti, ancorché siano designati dai partiti, adempiono funzioni elettorali, contribuendo a garantire che le operazioni elettorali non si svolgano in danno delle liste rappresentate e, attraverso tale via, alla realizzazione dell'interesse pubblico relativo al concorso alla determinazione della politica nazionale secondo il dettato dell'art. 49 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1921 num. 178 art. 1, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)