Sez. L, Sentenza n. 9770 del 18/11/1994 (Rv. 488704 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Partecipazione di lavoratori subordinati in qualità di rappresentanti di lista - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Sussistenza - Sentenza n. 124 del 1982 della Corte Costituzionale - Influenza - Esclusione - Lesione di principi costituzionali - Insussistenza.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
Il beneficio di cui all'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 119, che riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, spetta anche ai rappresentanti di lista, i quali, svolgendo la loro funzione, realizzano, come i componenti del seggio elettorale, un interesse pubblico, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorché scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Tale interpretazione della norma (poi sostituita dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, che espressamente dispone in tal senso) non trova ostacolo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1982 e non determina lesione di principi costituzionali.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)