Sez. 6, Sentenza n. 4668 del 28/03/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201153 - 01
Impugnazioni penali - Appello - Facoltà del giudice di appello - Rinnovazione del dibattimento - In genere | Facoltà potestativa del giudice - Esclusione - Verifica della correttezza del diniego di rinnovazione - Controllo della motivazione della sentenza - Necessità - Indicazioni.
Impugnazioni penali - Appello - Facoltà del giudice di appello - Rinnovazione del dibattimento - In genere
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello (art. 520 cod. proc. pen.) è istituto di carattere eccezionale, richiedendo che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, ma la sua ammissione non va intesa come facoltà meramente potestativa del giudice d'appello, essendo previsto il controllo di legittimità sull'uso che dell'istituto viene fatto. Per verificare la correttezza del rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, va innanzitutto controllata la correttezza logica della motivazione della sentenza. L'esito positivo di tale verifica implica, infatti, che il giudice di appello era oggettivamente "in grado di decidere allo stato degli atti", con conseguente infondatezza delle censure fondate sull'art. 520 cod. proc. pen.. Quando invece dal controllo di logicità risultano lacune, contraddizioni, aporie non risolvibili all'interno del quadro probatorio indicato dalla stessa sentenza, possono assumere rilievo le doglianze per violazione dell'art. 520 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)