Sez. 6, Sentenza n. 44736 del 24/09/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 227322 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO | Limiti all'esercizio del relativo diritto - Indicazione - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO
Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. in conformità dell'art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma terzo Cost., può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, comma primo, cod. proc. pen.) (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul rilievo che il giudice di appello aveva escluso la prova a discarico richiesta dall'imputato, definendola apoditticamente superflua).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Costituzione art. 111 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)