Sez. 1 - , Sentenza n. 7477 del 23/03/2017 (Rv. 645844 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Applicabilità al giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)