Sez. 2, Sentenza n. 483 del 11/02/1969 (Rv. 338585 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DI SPESE ED ELIMINAZIONI DI VOCI DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DI SPESE ED ELIMINAZIONI DI VOCI DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
In presenza di una nota specifica relativa alle spese ed ai diritti di procuratore, il giudice di merito- se non liquida il tutto globalmente in conformita della nota stessa- e tenuto ad indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuto l'onorario (o lo ritiene dovuto in misura minore), sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, l'accertamento della conformita della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (V. 196-66, massima n.320386 240-66, massima n.320441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)