Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 11/10/1972 (Rv. 360758 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DI SPESE ED ELIMINAZIONE DI VOCI DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DI SPESE ED ELIMINAZIONE DI VOCI DEGLI ONORARI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito, in presenza di una nota specifica relativa alle spese ed ai diritti di procuratore, ove non liquidi il tutto in conformita della nota medesima, deve indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuto l'onorario, o lo ritiene dovuto in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, l'accertamento della conformita della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (Conf 483'69, mass n 338585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 02/04/1965, Legge 22/02/1946 num. 170 art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1949 num. 536 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)