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Sez. 1, Sentenza n. 9865 del 16/04/2026 (Rv. 678193-01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Equiparazione quoad effectum di fattispecie differenti - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678193-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1, Legge 07/08/2015 num. 124 art. 20, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17 com. 8, Decreto Legisl. 07/10/2019 num. 114 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)