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Sez. U - , Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 (Rv. 662886 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti - Identità dei fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Stato
decisa il 2021-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662886-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)