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Sez. 3, Sentenza n. 1531 del 21/04/1975 (Rv. 375129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA ED INAMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - MINORE D'ETA - MAGGIORE ETA RAGGIUNTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE DEL MINORE - INAMMISSIBILITA - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA ED INAMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - MINORE D'ETA - MAGGIORE ETA RAGGIUNTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE DEL MINORE - INAMMISSIBILITA - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

E inammissibile l'appello proposto nei confronti del rappresentante del minore incapace il quale abbia raggiunto la maggiore eta durante il giudizio di primo grado, benche tale mutamento non sia stato dichiarato in udienza ne notificato alle altre parti ad iniziativa del procuratore, salvo che l'appellante non dimostri di avere senza colpa ignorato il mutamento di stato anzidetto. (Conf 1605/72, mass n 358391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)