Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 23/05/1972 (Rv. 358391 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO AL RAPPRESENTANTE DEL MINORE - INAMMISSIBILITA - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO AL RAPPRESENTANTE DEL MINORE - INAMMISSIBILITA - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
E inammissibile l'appello proposto nei confronti del rappresentante del minore incapace, il quale abbia raggiunto la maggiore eta durante il giudizio di primo grado, benche tale mutamento di stato della parte costituita non sia stato dichiarato in udienza ne notificato alle altre parti ad iniziativa del procuratore, salvo che l'appellante non dimostri di avere ignorato, senza sua colpa, il mutamento dello stato anzidetto. (nella specie, la sentenza impugnata era stata notificata ad istanza di una parte diversa da colui che aveva raggiunto la maggiore eta nel corso del giudizio di primo grado, e la SC ha ritenuto che l'appellante non poteva ignorare il mutamento di stato della controparte, essendo stato esibito in primo grado, sia pure ad altri fini, un certificato anagrafico dal quale risultava la data di nascita dell'allora minore). (V 3352'69, mass n 343418; 452'68, mass n 331476) (contra 3240'69, mass n 343251; 574'66, mass n 321153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)