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Sez. 2, Sentenza n. 1314 del 09/05/1974 (Rv. 369380 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369380-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Le nullita delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione possono farsi valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione, poiche i motivi di nullita si convertono in motivi di impugnazione, secondo il principio dell'assorbimento della invalidita nell'impugnazione (art 161, comma primo, cod proc civ). pertanto, quando la sentenza invalida sia quella di primo grado, la nullita non dedotta con l'atto di appello non puo venire proposta per la prima volta in Sede di Cassazione, come motivo di nullita della sentenza di primo grado. (V 2033'72, mass n 359181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)