Sez. 3, Sentenza n. 2914 del 03/05/1980 (Rv. 406650 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'APPELLO O CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'APPELLO O CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La nullita delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione e degli Atti processuali che ne rappresentano antecedenti logici e cronologici puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione: ne consegue che, ove questi non siano stati proposti, le sentenze passano in giudicato, restando preclusa ogni ulteriore possibilita di accertamento dei relativi vizi. (Conf 1314/74, mass n 369380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)