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Sez. U, Sentenza n. 15601 del 10/12/2001 (Rv. 550998 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di mancata tempestiva informazione al cliente del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550998-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo il controllo di ragionevolezza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l'illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che non aveva informato tempestivamente i propri clienti di aver subito un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione e della conseguente interruzione dei processi, e ciò sul rilievo che la sospensione, inflitta in sede disciplinare, non costituisce un fatto riguardante esclusivamente la sfera personale del professionista, ma incide sui rapporti tra professionista e cliente, sia per le conseguenze di ordine processuale, sia, prima ancora, sotto l'aspetto del rapporto di mandato, che è fondato sulla reciproca fiducia).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)