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Sez. U, Sentenza n. 9216 del 10/06/2003 (Rv. 564090 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Condotte costituenti illecito disciplinare - Concreta individuazione - Competenza degli organi disciplinari - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564090-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi (nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che si fosse mantenuta nei limiti della ragionevolezza la decisione del Consiglio nazionale forense che, nel confermare la sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario, per violazione del dovere di astensione - facoltativa - di cui all'art. 51, ultimo comma, cod. proc. civ., aveva ritenuto sussistenti le gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto consigliare l'astensione stessa).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)