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Sez. 1, Sentenza n. 239 del 11/01/1994 (Rv. 484978 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche | Notificazione a società di capitali - Sede legale e sede effettiva - Coincidenza - Difetto - Sede effettiva - Conoscenza - Mancanza - Impossibilità di procedere a notifica nei confronti del legale rappresentante - Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Legittimità - Notifica ex art. 143 cod. proc. civ. - Notificazione - Inesistenza - Conseguenze - Impugnazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484978-01

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche

In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta - ove quest'ultima sia ignota e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dal terzo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. - che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 cod. proc. civ. per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., relative all'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i presupposti, dato il sistema di pubblicità di detta sede legale. L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143, determina l'inesistenza, e non la mera nullità, della stessa, per radicale difformità rispetto al modello di legge, e, qualora si tratti di notificazione di atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità, non trovando applicazione l'art. 291 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)