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Sez. L, Sentenza n. 6065 del 17/06/1999 (Rv. 527643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede - Mancata indicazione nell'atto del legale rappresentante - Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie relativa a chiusura temporanea della sede.
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527643-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

È consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. per la notificazione ad una persona giuridica (o a un ente privo di personalità giuridica) quando non sia possibile eseguirla presso la sede della stessa e non sia indicata nell'atto la persona fisica del rappresentante. (Nella specie la notifica presso la sede di una società di capitali si era resa impossibile per la sua temporanea chiusura e l'affissione dell'avviso e la comunicazione mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 140, erano state effettuate dall'ufficiale giudiziario con riferimento a detta sede).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)