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Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Portata - Obbligo dell’appaltatore di realizzare l’opera a regola d’arte - Sussistenza - Progetto altrui - Responsabilità dell’appaltatore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Assunzione dei compiti anche di progettista e direttore dei lavori - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649409-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)