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Sez. 1, Sentenza n. 3465 del 09/04/1999 (Rv. 525120 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Pronuncia secondo equità - Contenuto e limiti - Ricorso per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525120-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. impone al giudice conciliatore, da un canto, il ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformità della decisione adottata con i principi regolatori della materia e, ancor prima, con dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento. Sicché, la relativa pronuncia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione, oltre che per "errores in procedendo", soltanto sotto il profilo della violazione dei citati limiti del giudizio di equità, senza che tale principio conosca eccezioni nell'ipotesi in cui il conciliatore abbia in concreto risolto la controversia richiamando ed applicando specifiche norme di legge, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia considerato la disciplina positiva risultante da quelle norme come conforme all'equità. Inoltre, una siffatta sentenza è censurabile per cassazione in relazione alla motivazione soltanto quando, per inesistenza di questa, ovvero per inesistenza apparente, o per perplessità, o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, è preclusa l'identificazione della "ratio decidendi" o la qualificazione giuridica del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)