Sez. 3, Sentenza n. 9778 del 08/10/1997 (Rv. 508636 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Pronuncia secondo diritto - Conseguenze - Ricorso per Cassazione - Contenuto - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'art. 113 comma secondo cod. proc. civ. impone al conciliatore, da un canto, il ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformità della decisione adottata con i principi regolatori della materia e, ancor prima, con il dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento, con la conseguenza che la relativa pronuncia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione soltanto sotto il profilo della violazione dei citati limiti del giudizio di equità, senza che tale principio di diritto conosca eccezioni nella ipotesi in cui il conciliatore abbia, in concreto, risolto la controversia richiamando ed applicando specifiche norme di legge, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia considerato la disciplina positiva risultante da quelle norme come conforme all'equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)