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Sez. 5, Sentenza n. 5712 del 12/03/2007 (Rv. 596600 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 19 bis del d.l. n. 41 del 1995 - Sanatoria delle irregolarità formali in materia di IVA ed imposte sui redditi - Applicabilità all'omessa autofatturazione di operazioni intercorse con un soggetto non residente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596600-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, essendo subordinata alla condizione che la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito e dell'IVA, non trova applicazione nell'ipotesi di omessa autofatturazione di operazioni intercorse con un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia: poichè, infatti, gli adempimenti di cui agli artt. 17, terzo comma, e 25, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono correlati al procedimento di determinazione del reddito di impresa, consentendo di procedere all'accertamento dello stesso, tale violazione, neutrale ai fini dell'IVA, attesa la non imponibilità delle predette operazioni, interrompe il meccanismo di applicazione delle imposte sul reddito, e pertanto non ha carattere meramente formale, bensì sostanziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)