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Sez. 5, Sentenza n. 26513 del 12/12/2011 (Rv. 620843 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 19-bis del d.l. n. 41 del 1995 - Sanatoria delle irregolarità formali in materia di IVA - Applicabilità all'omessa o ritardata fatturazione o alla mancata regolarizzazione da parte del cessionario o committente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620843-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, essendo subordinata alla condizione che la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito e dell'IVA, non trova applicazione nell'ipotesi di violazioni sostanziali, quali l'omessa o ritardata fatturazione o la mancata regolarizzazione da parte del cessionario o committente, potendo tali condotte incidere, ed in maniera significativa, su di una diversa determinazione del reddito o dell'imposta in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)