Sez. L, Sentenza n. 4689 del 11/07/1983 (Rv. 429582 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DI UN CREDITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DI UN CREDITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
In conformità al principio di cui all'art. 2697 cod. civ. chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve dimostrare il rapporto dal quale deriva il suo diritto, ma non è tenuto a provare anche che il debitore non ha pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore medesimo, che l'eccepisca. (V 2277/80, mass n 405947; (V 91/75, mass n 273255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)