Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1980 (Rv. 405947 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE DELL'ATTORE - INESISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE DEL DIRITTO FATTO VALERE - ESCLUSIONE - COMPRAVENDITA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RESIDUO PREZZO - DEDUZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DI UNA SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL PREZZO PATTUITO E DEL SUO PAGAMENTO - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - OGGETTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE DELL'ATTORE - INESISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE DEL DIRITTO FATTO VALERE - ESCLUSIONE - COMPRAVENDITA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RESIDUO PREZZO - DEDUZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DI UNA SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL PREZZO PATTUITO E DEL SUO PAGAMENTO - RISPETTIVO ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - OGGETTO.*
In tema di Onere della prova, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve soltanto provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e non anche l'inesistenza di condizioni negative, cioe di fatti idonei ad impedire il sorgere ed il perdurare del vantato diritto. Pertanto, chi agisce per il pagamento del residuo prezzo della compravendita di un bene adempie al suo Onere probatorio con la precisa dimostrazione del rapporto da cui deriva il suo credito, mentre incombe alla controparte che la deduce, la prova di una successiva riduzione del prezzo pattuito ed il suo avvenuto pagamento. (V 327/66, mass n 320631; (Conf 91/75, mass n 373255, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)