Sez. 3, Sentenza n. 3933 del 08/09/1977 (Rv. 387633 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - LOCAZIONI INDIPENDENTI DI PARTI DISTINTE DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UN UNICO PROPRIETARIO LOCATORE A PIU CONDUTTORI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO PER I DANNI SOFFERTI DA UNO DEI CONDUTTORI E DERIVANTI DA PARTI DELL'IMMOBILE LOCATO AD ALTRI CONDUTTORI - SUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - LOCAZIONI INDIPENDENTI DI PARTI DISTINTE DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UN UNICO PROPRIETARIO LOCATORE A PIU CONDUTTORI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO PER I DANNI SOFFERTI DA UNO DEI CONDUTTORI E DERIVANTI DA PARTI DELL'IMMOBILE LOCATO AD ALTRI CONDUTTORI - SUSSISTENZA.*
Nel caso di separate, indipendenti, locazioni di parti distinte di un immobile, in corso tra un unico proprietario-locatore e conduttori diversi, il primo, a norma dell'art 2051 cod civ, puo essere responsabile, verso il singolo conduttore, dei danni da questo sofferti e derivati da parti dell'immobile non comprese nella relativa locazione, anche se dal proprietario medesimo concesse in godimento ad altri conduttori. Nella ipotesi, infatti, il danneggiato riveste, nei riguardi del proprietario-locatore, la qualita di terzo per quanto riguarda l'evento dannoso e le relative conseguenze giuridiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)