Sez. 3, Sentenza n. 5855 del 04/07/1987 (Rv. 454250 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - EDIFICIO STRUTTURATO IN DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTE AD UN UNICO PROPRIETARIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE A CONDUTTORI DIVERSI CON CONSERVAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI - POTERE-DOVERE DI VIGILANZA E CUSTODIA IN ORDINE ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE NONCHÉ ALL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI COMUNI - SPETTANZA AL PROPRIETARIO-LOCATORE - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI SITUAZIONE DI PERICOLO - OBBLIGO DEGLI INQUILINI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OMESSA RIPARAZIONE DI UN RIQUADRO DEL PORTONE DI INGRESSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO-LOCATORE BENCHÉ TEMPESTIVAMENTE AVVERTITO DELLA ROTTURA DEI VETRI).*
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - EDIFICIO STRUTTURATO IN DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTE AD UN UNICO PROPRIETARIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE A CONDUTTORI DIVERSI CON CONSERVAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI - POTERE-DOVERE DI VIGILANZA E CUSTODIA IN ORDINE ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE NONCHÉ ALL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI COMUNI - SPETTANZA AL PROPRIETARIO-LOCATORE - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI SITUAZIONE DI PERICOLO - OBBLIGO DEGLI INQUILINI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OMESSA RIPARAZIONE DI UN RIQUADRO DEL PORTONE DI INGRESSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO-LOCATORE BENCHÉ TEMPESTIVAMENTE AVVERTITO DELLA ROTTURA DEI VETRI).*
Nel caso in cui l'unico proprietario di un edificio strutturato in molteplici e distinte unità immobiliari (appartamenti e/o negozi) le conceda in locazione a conduttori diversi, conservando la gestione dei servizi comuni, sebbene il contratto di locazione comporti il trasferimento, a ciascun conduttore, dell'uso e del godimento non solo di ogni singola unità immobiliare, ma anche dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, in quanto strumentali al pieno godimento della res locata, tuttavia il potere-dovere di controllo, di vigilanza ed, in genere, di custodia in ordine allo stato di conservazione delle strutture edilizie nonché all'efficienza degli impianti e dei servizi comuni, spetta al proprietario-locatore, al quale peraltro deve essere comunicata tempestivamente, a cura degli stessi inquilini, qualsiasi situazione di pericolo, ove manchi un addetto alla custodia in loco. (nella specie la suprema Corte, affermando il suesposto principio, ha confermato la pronuncia d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario-locatore il quale, pur avvertito tempestivamente della rottura dei vetri di un riquadro del portone d'ingresso con il quale si era poi infortunata una coinquilina, non aveva provveduto alle necessarie riparazioni). (V 4384/79, mass n 400914; (V 4384/79, mass n 400916; (V 3933/77, mass n 387633; (V 3933/77, mass n 387632; (V 3933/77, mass n 387631; (V 3933/77, mass n 387630; (V 1992/76, mass n 380806; (V 1992/76, mass n 380807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)