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Sez. 3, Sentenza n. 3857 del 25/08/1977 (Rv. 387533 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI ROMA E MILANO - PROROGA DEI TERMINI PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DEL 1974 - SFERA DI APPLICAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387533-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI ROMA E MILANO - PROROGA DEI TERMINI PER LO SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DEL 1974 - SFERA DI APPLICAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La proroga dei termini degli Atti da compiersi presso gli uffici giudiziari dei distretti di Roma e di Milano, a causa dell'astensione dal lavoro degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, disposta con DM 3 agosto 1974, si riferisce ai soli Atti da compiere per mezzo dei detti ausiliari del giudice, e non riguarda, pertanto, gli Atti da compiere presso o per mezzo di altri pubblici ufficiali, quale il deposito del ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DM 03/08/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)