Sez. L, Sentenza n. 4307 del 25/09/1978 (Rv. 393972 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA EX DM 24 MARZO 1975 - SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI - LIMITI DI APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA EX DM 24 MARZO 1975 - SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI - LIMITI DI APPLICABILITA.*
La previsione degli eventi di carattere eccezionale che giustificano la proroga dei termini di decadenza a norma dell'art 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 437 - che costituisce il titolo per l'emanazione dei singoli decreti del ministro di grazia e giustizia - concerne non soltanto il funzionamento di quegli uffici ai quali gli eventi stessi direttamente si riferiscono, ma altresi di quelli la cui attivita venga ad essere impedita o resa difficoltosa in conseguenza di tali eventi. Pertanto, poiche il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione e un atto che necessariamente presuppone l'avvenuta sua notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario e il ritiro dell'atto stesso del suo ufficio, l'irregolare funzionamento di esso per l'astensione dal lavoro del personale addettovi fa presumere l'impedimento della parte ad effettuare il tempestivo ritiro dell'atto e il deposito di esso durante tutto il periodo considerato nel decreto ministeriale di sospensione dei termini (nella specie: DM 24 marzo 1975 in gu n 90 del 4 aprile 1975) e nei cinque giorni successivi, con la conseguente operativita della proroga di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta ufficiale. (contra 4733/77, mass n 388344; (contra 3857/77, mass n 387533; (contra 3443/77, mass n 386992; (contra 954/76, mass n 379604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., DM 24/03/1975 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)