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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 (Rv. 659559 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Diritto alla deduzione o alla detrazione - Fatto costitutivo - Prova a carico del contribuente - Produzione delle fatture - Contestazione dell'Amministrazione - Mediante presunzioni – Ammissibilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659559-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

Nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la fattura prodotta dalla contribuente non fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento del costo, per la mancata corrispondenza nella dichiarazione dei redditi della ditta emittente e per l'assenza di documentazione bancaria di supporto).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)