Sez. 5 - , Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021 (Rv. 661519 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova gravante sul contribuente - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Impugnazione di tale motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis" - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. La mancanza di tale verifica può essere censurata, in sede di legittimità, per omessa od insufficiente motivazione, in base al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)