Sez. 2, Sentenza n. 7844 del 31/03/2009 (Rv. 607724 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Incarichi conferiti da privati a dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Art. 58 d.lgs. n. 29 del 1993 - Obbligo di richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza e di comunicare i compensi erogati - Inosservanza - Illecito amministrativo - "Locus commissi delicti" - Luogo di conoscenza dell'accettazione dell'incarico - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'illecito amministrativo previsto dall'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - che, ai commi 6 e 7, impone ai soggetti pubblici e privati che, comunque, si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici di richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza e/o di comunicare ai medesimi enti i compensi erogati - deve ritenersi commesso nel luogo in cui il soggetto che ha conferito l'incarico ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte del destinatario, in virtù del carattere recettizio della manifestazione della volontà di ricevere un incarico professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che, con riferimento ad un incarico conferito da una società di assicurazione ad un dipendente dell'INAIL, aveva considerato "locus commissi delicti" il luogo dell'accertamento dell'illecito e non, invece, la sede della società che aveva conferito l'incarico).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 6, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)