Sez. 3 - , Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 (Rv. 649510 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Principio di non contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Capitolo di prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)