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Sez. 1, Sentenza n. 42 del 09/01/1975 (Rv. 373169 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ORDINARIO PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - NECESSITA - LIMITI - CONVENZIONE INTERNAZIONALE.*
Stato
decisa il 1975-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373169-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ORDINARIO PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - NECESSITA - LIMITI - CONVENZIONE INTERNAZIONALE.*

Alle sentenze straniere dichiarative di fallimento, quando manchi una convenzione internazionale che ne disciplina il riconoscimento con criteri di semplicita e di speditezza, e applicabile, in considerazione delle conseguenze giuridiche, di natura costitutiva ed esecutiva che ne derivano, l'ordinario procedimento di delibazione, previsto per il conferimento dell'efficacia in Italia alle sentenze di giudici stranieri.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)