Sez. 3, Sentenza n. 1520 del 26/01/2010 (Rv. 611381 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Previsione di importo massimo ex art. 1938 cod. civ. - Applicabilità alle garanzie personali atipiche - Configurabilità - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)