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Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 14/03/2014 (Rv. 630557 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Previsione dell'importo massimo garantito ex art. 1938 cod. civ. - Applicabilità alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630557-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)