Sez. 2, Sentenza n. 488 del 12/03/1960 (Rv. 880871 - 01)
INTERVENTO IN CAUSA - INTERVENTO IN APPELLO - ESTREMI. PROCEDIMENTO CIVILE - CONCLUSIONI - RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA DEL GIUDICE - VALORE
INTERVENTO IN CAUSA - INTERVENTO IN APPELLO - ESTREMI. PROCEDIMENTO CIVILE - CONCLUSIONI - RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA DEL GIUDICE - VALORE
A legittimare l'intervento in appello, a norma del combinato disposto degli art 344 e 404 C P C, occorre la sussistenza di un proprio diritto da far valere, suscettibile di essere pregiudicato, anche solo indirettamente, dalla decisione della controversia in corso mediante l'affermazione di fatti i quali potrebbero costituire un ostacolo alle ragioni dell'interveniente, qualora questi intendesse far valere in seguito un proprio diritto collegato all'oggetto del giudizio gia instaurato tra altri soggetti ovvero mediante l'esecuzione della sentenza. La conclusione di rimettersi alla giustizia del giudice significa richiedere sic et simpliciter. La concreta applicazione al caso delle norme di legge che lo disciplinano e che non devono essere, di volta in volta, suggeriti dal giudice delle parti secondo il principio che iura novit curia; pertanto la formula predetta non può valere come sostanziale manifestazione di disinteresse di una parte all'esito del giudizio, né, tanto meno, come preventiva accettazione di una qualsiasi pronunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)