Sez. 1, Sentenza n. 398 del 19/01/1979 (Rv. 396503 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - MERA RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEI FATTI DEDOTTI DALLA CONTROPARTE O INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - MERA RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEI FATTI DEDOTTI DALLA CONTROPARTE O INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
La mera conclusione di rimettersi alla giustizia indica soltanto la volonta che la causa venga decisa secondo diritto e non implica inversione dell'Onere della prova, ne riconoscimento dei fatti dedotti dalla controparte, a meno che un tale significato non sia desumibile dalle deduzioni che sorreggono quella conclusione. (V 488/60, mass n 880871; (V 3326/75, mass n 377453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2698, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)