Sez. 2, Sentenza n. 44612 del 23/10/2007 Ud. (dep. 29/11/2007) Rv. 238791 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Fine di vantaggio o di danno - Legittimità del vantaggio - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
Nel delitto di falso in scrittura privata, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che l'imputato avesse agito al fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)