Sez. 5, Sentenza n. 31061 del 03/04/2008 Ud. (dep. 24/07/2008) Rv. 241164 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Reato di cui all'art. 490 cod. pen. - Scrittura privata - Elemento soggettivo - Consapevolezza che l'atto non è in grado di adempiere alla funzione probatoria e finalità di vantaggio o di danno.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
Integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.), la consapevolezza che la condotta - nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture - impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicchè non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)