Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 21/06/1977 (Rv. 386303 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI ESSERE SOLO UN DETENTORE NOMINE ALIENO - DIRITTO ALLA ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI ESSERE SOLO UN DETENTORE NOMINE ALIENO - DIRITTO ALLA ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Nell'Azione di rivendicazione il convenuto, il quale eccepisca di essere solo un detentore nomine alieno del fondo rivendicato, ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, sempreche la indicazione del possessore, da lui fatta, non venga contestata ne dall'attore, ne dal possessore medesimo, oppure sia accertata nella sua esattezza dal giudice. (Conf 1635/73, mass n 364509; (Conf 1798/64, mass n 302561).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)