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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364509 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - POSSESSORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO CHE SI TRATTA DI DETENZIONE NOMINE ALIENO - DIRITTO ALLA ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364509-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - POSSESSORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO CHE SI TRATTA DI DETENZIONE NOMINE ALIENO - DIRITTO ALLA ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

L'Azione di revindicazione deve essere proposta esclusivamente nei confronti di colui che al momento della domanda e possessore del bene rivendicato; qualora il convenuto eccepisca di essere soltanto un detentore nomine alieno, egli ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, ma cio a condizione che l'indicazione del possessore, da lui fatta, non venga contestata ne dall'attore ne dal possessore medesimo, oppure sia accertata nella sua esattezza dal giudice. (Conf 1798/64; 892/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)