Sez. L, Sentenza n. 13010 del 05/09/2003 (Rv. 566595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Concetto di retribuzione da porre a base del calcolo del tfr - Limiti - Eventuale diversa previsione dei contratti collettivi anche in "pejus" - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La nozione legale di retribuzione - da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., come novellato dall'art. 1 della legge n.297 del 1982) - comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese - fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare, anche in "pejus", la nozione legale di retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)