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Sez. L, Sentenza n. 11644 del 22/06/2004 (Rv. 573851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Retribuzione in natura - Imputabilità del corrispondente in denaro nella retribuzione globale ai fini del calcolo del TFR - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Ai fini della individuazione della retribuzione annua utile per il Calcolo del trattamento di fine rapporto deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e quindi anche del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate. (Nel caso di specie, parte della retribuzione era stata rappresentata dal godimento di un'abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)