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Sez. L, Sentenza n. 7364 del 26/03/2026 (Rv. 678642-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese esercenti attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche - Qualificabilità come agricole a fini previdenziali - Art. 1, comma 423, l. n. 266 del 2005 - Rilevanza - Connessione con l'attività agricola ex art. 2135, comma 3, c.c. - Condizioni - Utilizzazione prevalente di risorse normalmente impiegate nell'attività agricola - Nozione di normale impiego - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678642-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Le imprese esercenti l'attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche possono essere inquadrate come agricole, a fini previdenziali, solo se tale attività è connessa all'attività agricola ex artt. 2135, comma 3, c.c. e 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 (ratione temporis applicabile), nel senso che la produzione di energia è svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda di normale impiego nell'agricoltura, il quale implica che l'uso di esse mediante installazione ed esercizio di pannelli fotovoltaici deve preservarne la normale vocazione agricola. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'attività di produzione di energia mediante installazione di pannelli fotovoltaici sul fondo dell'impresa, siccome assolutamente prevalente, aveva di fatto contraddetto la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola).

Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 423 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 369 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)