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Sez. 1, Sentenza n. 6853 del 24/03/2011 (Rv. 617391 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Nozione - Attività diretta alla coltivazione del fondo ovvero connessa - Condizioni - Collegamento con lo sfruttamento del fattore terra - Necessità - Difetto - Attività commerciale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617391-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO

A norma dell'art. 2135 cod. civ. - nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)