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Sez. 5, Sentenza n. 26674 del 18/12/2009 (Rv. 610913 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Applicabilità al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610913-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ

In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, l'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), che limita il potere dei verificatori di ritornare presso la sede del contribuente, pone a garanzia di quest'ultimo una regola non immediatamente desumibile dalle norme costituzionali e pertanto, in base all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, non è applicabile al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)