Sez. 5, Sentenza n. 9913 del 16/04/2008 (Rv. 602647 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Principio di non retroattività delle leggi tributarie ex art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Applicabilità alle leggi anteriormente vigenti - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ
In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), non hanno efficacia retroattiva, in base al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, in quanto espressione di principi costituzionali vigenti. Pertanto, anche l'art. 3 della medesima legge, che ha codificato il principio di irretroattività nella materia fiscale, non trova applicazione con riferimento alle leggi anteriormente vigenti. (In base a tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria Centrale - che aveva applicato retroattivamente l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in tema di tassazione dei proventi derivanti da attività illecita - sul presupposto che, dopo l'approvazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, sarebbe stata abrogata l'efficacia retroattiva di tutte le norme tributarie promulgate precedentemente, in forza degli artt. 1, comma 2, e 3, commi 1 e 2, della stessa legge).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)