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Sez. 5, Sentenza n. 11507 del 03/10/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217279 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI | Imputato contumace in primo grado - Restituzione in termine per la proposizione dell' impugnazione - Obbligo del giudice di appello di accogliere la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 4, c.p.p. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217279-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 4, c.p.p., atteso che il giudice di appello deve sempre valutare, in modo autonomo, se l'appellante abbia provato che la sua mancata comparizione in primo grado fu dovuta a caso fortuito, a forza maggiore ovvero se sia stata conseguenza del fatto che egli non ebbe conoscenza del decreto di citazione. Tale valutazione costituisce accertamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)