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Sez. 2, Sentenza n. 858 del 22/12/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251774 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE | Condannato contumaciale - Istanze di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi e di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251774-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - IN GENERE

Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, del procedimento a suo carico, così come é necessario che il giudice motivi la sua decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo libero di valutare la sussistenza dei presupposti che la rendano necessaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)