Sez. 3, Sentenza n. 1320 del 06/04/1977 (Rv. 385028 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - CONDANNA DI UNA PARTE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - CONDANNA DI UNA PARTE - CONDIZIONI.*
Il giudice, che dichiara cessata la materia del contendere, ben puo condannare una sola delle parti al pagamento delle spese di lite, qualora rilevi la sua costante ed infondata resistenza alle giuste pretese della controparte, ancorche una sola delle argomentazioni di diritto poste a base della detta resistenza risulti fondata. (Conf 2956/75, mass n 377039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)